lunedì 13 maggio 2013

Regolamento esecutivo Art. 8




Per dovere di cronaca pubblichiamo l'Art.8 del regolamento esecutivo, con cui il giudice sportivo ha deciso di dare partita persa alla Virtus, nello spareggio contro l'Antonianum nel campionato U15 F per l'accesso all'interzona.

Art.8 Squadre della stessa Società nello stesso campionato
[1] Per i Campionati, o Tornei ufficiali, ove sia ammessa la partecipazione di più squadre di una stessa Società, è vietato agli atleti il passaggio ad altra squadra della stessa Società per tutta la durata del Campionato o Torneo salvo che per le fasi successive a quella regionale.
[2] Nel caso in cui una Società partecipi allo stesso Campionato o Torneo giovanile con più squadre, queste verranno inserite nello stesso girone e gli incontri diretti verranno fatti disputare nelle prime giornate del calendario.
[3] Alla finale provinciale verrà ammessa:
a) una sola squadra per Società se tale finale si svolgerà con un concentramento o con un girone all’italiana fino a otto squadre;
b) due squadre per Società se tale finale si svolgerà con un girone all’italiana con più di otto squadre.
Lo stesso criterio verrà applicato nel caso di finale regionale.
[4] Nel caso in cui venga ammessa alla finale provinciale o regionale una sola squadra per Società, è consentito il passaggio a questa squadra degli atleti dalle altre squadre della stessa Società che hanno partecipato alle fasi precedenti.
[5] Ai fini dell'applicazione di questa regola è vincolante l’inserimento in lista elettronica.

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