giovedì 28 febbraio 2013

Le decisioni del giudice sportivo


A

Soc. BANCO SARDEGNA SASSARI ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri (25,4a RG) [rec.] (22,4 RG)


DNC

Soc. OLIMPIA CAGLIARI ammenda di Euro 300,00 per rilevante irregolarità dell'apparecchiatura dei 24' (36,1b RG)

MICHELE MASTIO   (Gioc. OLIMPIA CAGLIARI) squalifica per 3 gare espulso per aver rivolto frasi offensive e minacciose al I arbitro tenendo un comportamento platealmente intimidatorio, entrando in campo dalla panchina e tentando di aggredirlo, venendo trattenuto e poi allontanato dai compagni di squadra (30,1/1b RG) (30,1/1c RG) (30,1/1d RG) (31,1b RG)

Soc. OLIMPIA CAGLIARI ammenda di Euro 440,00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri durante la gara, anche sporgendosi dalle transenne, ed al termine della stessa (25,4b RG) (25,5bd RG) [rec.] (22,4 RG)


C Reg. M

PANU SALVATORE   (Gioc. CUS SASSARI A.S.DIL.) squalifica per 1 gara per comportamento scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco (30,2/1c RG)

BARO ABDEL KADEL DJILY   (Gioc. DINAMO BASKET 2000) squalifica per 1 gara per comportamento scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco (30,2/1c RG)

RUIU SIMONE   (Add. Arb. CUS SASSARI A.S.DIL.) deplorazione per avere oltrepassato l'area della panchina in occasione di contrasti fra tesserati in campo (33,4 RG)

SANTORI PIETRO GIOVANNI   (Gioc. DINAMO BASKET 2000) deplorazione per avere oltrepassato l'area della panchina in occasione di contrasti fra tesserati in campo (33,4 RG)


C F

Il Giudice sportivo, rilevato che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata presentazione in campo della squadra ASD ASTRO, imputabile ad un guasto del mezzo privato utilizzato per la trasferta; preso atto che la società ASD ASTRO, pur avendo avvertito del guasto la squadra avversaria e fornito la prova dello stesso al competente Ufficio gare allegando la dichiarazione del vettore, non ha invocato, secondo le modalità previste dall'art. 64 R.es gare, il riconoscimento della causa di PQM omologa la gara con il risultato di 0-20 a sfavore della società ASD ASTRO (art. 63 Res gare e 40 ter RG). Ritenuta non sussistente la colpa grave e/o il dolo, non applica la sanzione accessoria del punto di penalizzazione (art. 42 RG).

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