giovedì 11 maggio 2017

Le decisioni del giudice sportivo



Serie D

POL. DIL. GENNERUXI: MATTEO SANNA squalifica per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1b RG].


POL. DIL. GENNERUXI: PAOLO VILLANI inibizione di mesi 8 e giorni 4 determinata dal 11/05/2017 al 10/01/2018 - 15 gg. per comportamento gravemente offensivo nei confronti degli arbitri (33/1/1b);- 22 gg. per comportamento reiteratamente minaccioso e intimidatorio nei confronti degli arbitri (33/1/1c);- 7 gg. per non aver abbandonato immediatamente il campo a seguito di espulsione (36/2);- 5 mesi per atti di violenza nei confronti del 1¦ arbitro senza che sia derivato alcun danno, avendo il Villani atteso gli arbitri - dopo l'espulsione avvenuta nel 3¦ periodo - davanti alla porta del loro spogliatoio e dopo aver ripetutamente offeso e minacciato il 1¦ arbitro, mentre quest'ultimo si girava per allontanarsi gli dava una spinta alle spalle. L'arbitro a questo punto invitava il Villani a non toccarlo, e quest'ultimo gli prendeva il viso con un mano spingendolo all'indietro, continuando a minacciarlo, fino all'intervento di un giocatore avversario che bloccandolo riusciva a spingerlo dentro lo spogliatoio. A quest'ultima sanzione va applicato l'aumento di 1/3 poichú il Giudice ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante dell'aver agito per futili motivi (21/5d) in quanto tutta la condotta del Villani appare indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità dell'infrazione, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare quella che deve essere ritenuta una vera e propria aggressione e da potersi considerare, pi¨ che una causa determinante dell?evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Pertanto ai 5 mesi devono essere sommati 50 giorni, per un totale di 6 mesi e 20 giorni (33/1/2a; 22/1). [art. 33,1/1b RG,art. 33,1/1c RG,art. 36 RG,art. 21,5d RG,art. 33,1/2a RG,art. 22,1 RG].


U13 M

SCUOLA AVV. ADD. BASKET A.S.D.: Il Giudice Sportivo omologa la gara con il risultato di 0-30 a sfavore della societÓ S.A.A.B. Terralba come previsto dalle D.O.A., qualora una societÓ si presenti in campo con meno di 8 atleti (D.O.A. giovanili)


Serie CF


C. GIOV. PALL. DIL. CARLOFORTE: Il Giudice sportivo omologa la gara con il risultato di 0-20 a favore della societÓ S.A.P. Alghero. Ammenda di Euro 70.00 per aver rinunciato alla gara con comunicazione effettuata almeno 48 ore prima [art. 55/1 RG]

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