A
Soc. BANCO SARDEGNA
SASSARI ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive sporadiche del
pubblico agli arbitri (25,4a RG) [rec.] (22,4 RG)
DNC
Soc. OLIMPIA CAGLIARI
ammenda di Euro 300,00 per rilevante irregolarità dell'apparecchiatura dei 24'
(36,1b RG)
MICHELE MASTIO (Gioc.
OLIMPIA CAGLIARI) squalifica per 3 gare espulso per aver rivolto frasi
offensive e minacciose al I arbitro tenendo un comportamento platealmente
intimidatorio, entrando in campo dalla panchina e tentando di aggredirlo, venendo
trattenuto e poi allontanato dai compagni di squadra (30,1/1b RG) (30,1/1c RG)
(30,1/1d RG) (31,1b RG)
Soc. OLIMPIA CAGLIARI
ammenda di Euro 440,00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico
agli arbitri durante la gara, anche sporgendosi dalle transenne, ed al termine
della stessa (25,4b RG) (25,5bd RG) [rec.] (22,4 RG)
C Reg. M
PANU SALVATORE (Gioc.
CUS SASSARI A.S.DIL.) squalifica per 1 gara per comportamento scorretto e
plateale con azione intenzionale in fase di gioco (30,2/1c RG)
BARO ABDEL KADEL
DJILY (Gioc.
DINAMO BASKET 2000) squalifica per 1 gara per comportamento scorretto e
plateale con azione intenzionale in fase di gioco (30,2/1c RG)
RUIU SIMONE (Add. Arb. CUS SASSARI A.S.DIL.)
deplorazione per avere oltrepassato l'area della panchina in occasione di
contrasti fra tesserati in campo (33,4 RG)
SANTORI PIETRO
GIOVANNI (Gioc.
DINAMO BASKET 2000) deplorazione per avere oltrepassato l'area della
panchina in occasione di contrasti fra tesserati in campo (33,4 RG)
C F
Il Giudice sportivo, rilevato che la gara in oggetto non si
è disputata per la mancata presentazione in campo della squadra ASD ASTRO, imputabile ad un guasto del
mezzo privato utilizzato per la trasferta; preso atto che la società ASD ASTRO,
pur avendo avvertito del guasto la squadra avversaria e fornito la prova dello
stesso al competente Ufficio gare allegando la dichiarazione del vettore, non
ha invocato, secondo le modalità previste dall'art. 64 R.es gare, il
riconoscimento della causa di PQM omologa la gara con il risultato di 0-20 a sfavore della società ASD ASTRO
(art. 63 Res gare e 40 ter RG). Ritenuta non sussistente la colpa grave e/o il
dolo, non applica la sanzione accessoria del punto di penalizzazione (art. 42
RG).
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