sabato 24 febbraio 2018

FIP Puglia squalifica due società giovanili che rinunciano a vincere la finale regionale


Riportiamo un fatto singolare accaduto nel campionato di eccellenza U 18M della regione Puglia, dove nessuna delle due squadre arrivate alla finale regionale, aveva interesse a vincere la gara e accedere direttamente alla fase interzona.

Qui sotto i provvedimenti disciplinari seguiti dal comunicato stampa della società Aurora Brindisi

Provvedimenti:

soc. A.POL.DIL.AURORA BRINDISI: Letti gli atti di gara, preso atto di quanto riportato nel rapporto di gara, e precisamente: nel corso dei primi due periodi, mantenimento del possesso della palla per i 24 secondi con tiri non idonei a centrare il canestro e mancata predisposizione di adeguata azione di difesa, da parte di entrambe le squadre; all'inizio del terzo periodo, impostazione del gioco da parte della squadra Aurora Brindisi senza tentare il tiro a canestro; nel corso del terzo periodo, tentativo sistematico da parte della squadra Valle d'Itria Martina di commettere fallo e di effettuare autocanestro volontario;nel corso del terzo periodo, difesa sulle azioni di autocanestro dei giocatori avversari e commissione di falli da parte dell'Aurora Brindisi; inoltre, i giocatori della stessa squadra facevano scadere i secondi utili per effettuare la rimessa e si limitavano a passarsi velocemente la palla; nel corso del terzo periodo, sistematici errori su tiri liberi conseguenti a bonus, da parte di entrambe le squadre, con conseguente mancata realizzazione di alcun punto; per gran parte del quarto periodo, mancanza di azioni di gioco e conseguente mancata realizzazione di punti; nel primo tempo supplementare, mancata realizzazione di punti, con conseguente interruzione dell'incontro da parte degli arbitri per la reiterazione dei comportamenti antisportivi, sul punteggio di 33-33,rilevato che attraverso le condotte ed i fatti rappresentati nel rapporto di gara, le squadre hanno manifestato la volontà di non proseguire la gara e devono pertanto essere considerate rinunciatarie,letti gli artt. 15, 16 e 17 RE Gare, nonché le disposizioni regolamentari ivi richiamate,Il Giudice Sportivo Territoriale commina i seguenti provvedimenti:Soc. AURORA BRINDISI perdita gara per rinuncia a continuare una gara già iniziata, manifestata dai propri tesserati attraverso i fatti e le condotte dagli stessi posti in essere [art. 15 RE Gare, art. 56,1 RG, art. 49 RG]

soc. ASD VALLE D'ITRIA BK MARTINA: perdita gara per rinuncia a continuare una gara già iniziata, manifestata dai propri tesserati attraverso i fatti e le condotte dagli stessi posti in essere [art. 15 RE Gare, art. 56,1 RG, art. 49 RG]

soc. A.POL.DIL.AURORA BRINDISI: ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 16 RE Gare]

soc. ASD VALLE D'ITRIA BK MARTINA: ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 16 RE Gare]

soc. A.POL.DIL.AURORA BRINDISI: ammenda di Euro 720.00 per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG]

soc. ASD VALLE D'ITRIA BK MARTINA: ammenda di Euro 720.00 per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG]

soc. A.POL.DIL.AURORA BRINDISI: perdita del diritto sportivo acquisito in qualità di finalista di Final Four, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG]

soc. ASD VALLE D'ITRIA BK MARTINA:perdita del diritto sportivo acquisito in qualità di finalista di Final Four, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG]

soc. A.POL.DIL.AURORA BRINDISI: scioglimento del vincolo degli atleti aventi diritto a partecipare al campionato giovanile di riferimento ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento Esecutivo Tesseramento, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG]

soc. ASD VALLE D'ITRIA BK MARTINA: scioglimento del vincolo degli atleti aventi diritto a partecipare al campionato giovanile di riferimento ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento Esecutivo Tesseramento, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG]

soc. A.POL.DIL.AURORA BRINDISI: BERGAMO ANNA inibizione determinata dal 23/02/2018 al 23/05/2018 in qualità di legale rappresentante della società Aurora Brindisi, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG, art. 44 RG]

soc. ASD VALLE D'ITRIA BK MARTINA: SCHIAVONE MARCELLO inibizione determinata dal 23/02/2018 al 23/05/2018 in qualità di legale rappresentante della società Valle d'Itria Martina, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione [art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG, art. 44 RG]

Il comunicato dell'Aurora Brindisi

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